In Italia il BIM è in balia delle onde
Il BIM (Building Information Modeling) è un metodo basato su molteplici aspetti, tra cui la chiarezza, la trasparenza, l’interoperabilità, l’organizzazione e la precisione. Sono trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del Nuovo codice degli appalti (18 aprile 2016) e in Italia è ancora “obbligatorietà parziale” per il metodo BIM.
Le Stazioni Appaltanti possono inserire una clausola dove chiedono espressamente l’utilizzo del metodo BIM, facendo anche riferimento ad un software (ad es. il Revit Autodesk) lasciando libera scelta ai professionisti sull’ utilizzo di un qualsiasi software certificato BIM compliant. Le soglie comunitarie oltre le quali scatta l’obbligatorietà sono 209.000 euro per la progettazione e 5.200.000 euro per i lavori. Tanti professionisti del settore però si sono adoperati e spiccano anche in campo internazionale. È il caso della Condotte d’Acqua Spa che si è aggiudicata la progettazione del tratto ferroviario “Follo Line” in Norvegia.
In Italia il BIM è in balia delle onde?
A onor del vero, ci tengo a precisare che nel Nuovo codice degli appalti, non compare da nessuna parte la parola “BIM”, si parla di Digitalizzazione delle procedure. Il BIM come metodologia o approccio risolutivo, sicuramente soddisfa l’esplicita richiesta, cosi come recita l’art. 44, fatta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non posso fare a meno di segnalare la mancanza di decreti attuativi. Questa mancanza da parte del legislatore mi fa pensare che il Codice degli appalti, così come lo leggiamo oggi, è ancora in fase di evoluzione.
Stesso discorso è per il Codice degli appalti. Le Stazioni Appaltanti sono in attesa, da parte dell’Anac, di parametri, metodologie, formule e regole più meticolose da applicare per decretare il soggetto aggiudicatore della gara d’appalto. Dall’altra parte, sono i professionisti italiani che chiedo indicazioni più precise in merito all’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) punteggi, limiti di ammissibilità e incompatibilità. Ad oggi, infatti, se pur “scientificamente corrette” le linee guide pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2016, mancano di “efficacia tecnica”.
Purtroppo questa mancanza sta portando ad una drastica diminuzione delle offerte idonee presentate per accedere ai vari bandi di gara per gli Appalti Pubblici. Dal canto loro, le Stazioni Appaltanti hanno a disposizione un ventaglio troppo ampio di sfumature e quindi di possibili applicazioni del Nuovo Codice degli Appalti. Questo comporta l’applicazione di tante micro regole che unite tra loro formano un vero e proprio muro che rischia di bloccare l’economia legata al settore edilizio. Anche per questo motivo Ecco perché a mio avviso in Italia il BIM è in balia delle onde.
SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure)
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonché dell’Autorità garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresì, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’ individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologie di supporto.
Estratto da http://www.gazzettaufficiale.it. Si segnala che l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.